1. Ai fini della presente legge, per servizi professionali amministrativi si intendono le attività economiche caratterizzate da specifiche professionalità volte a fornire a terzi, alle imprese, ai cittadini e alle pubbliche amministrazioni servizi amministrativi integrati, espletati anche con il supporto di tecnologie informatiche e telematiche.
2. Il settore dei servizi professionali amministrativi comprende i seguenti campi di attività:
a) erogazione di servizi di informazione e di consulenza in merito alle pratiche burocratiche e amministrative, anche di carattere fiscale e tributario;
b) espletamento di pratiche burocratiche e amministrative, anche di carattere fiscale e tributario, in Italia, nei Paesi membri dell'Unione europea e nei Paesi extracomunitari;
c) erogazione di servizi integrati di consulenza e di assistenza alle pubbliche amministrazioni per l'organizzazione di sportelli unici e di altre attività inerenti la semplificazione burocratica;
d) servizi di ricerca di documenti, dati e informazioni utili all'attività di impresa.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
a) a stabilire le norme di comportamento delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle attività disciplinate dalla presente legge e, in particolare, l'obbligo di facilitare e di rendere più agevole il rapporto con le medesime;
b) a individuare i servizi che la pubblica amministrazione può affidare mediante convenzioni, bandi di gara o appalti ai soggetti che prestano i servizi di cui al comma 1;
c) a stabilire l'obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni di informare in tempo utile i soggetti che prestano i servizi di cui al comma 1 riguardo a eventuali modifiche delle procedure amministrative.
5. L'elenco di cui al comma 3 può essere aggiornato con le modalità ivi previste su richiesta delle associazioni del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.